Autovetture, veicoli commerciali (meno di 35 quintali), veicoli industriali (più di 35 quintali), ma anche motocicli, possono essere acquistati ed utilizzati in leasing, anziché mediante acquisto diretto.
Privilegiando l'acquisto, in leasing, di tali beni l'utilizzatore può riservare le proprie risorse finanziarie per altri impieghi, più difficili da finanziare (scorte, capitale circolante, investimenti in beni non fungibili, ecc.).

I contratti di leasing riguardanti le autovetture hanno una durata minima di 24 mesi (a fronte di un periodo di ammortamento di 4 anni); quelli riguardanti gli autocarri hanno una durata minima di 30 mesi (a fronte un periodo di ammortamento di 5 anni). Gli agenti di commercio e gli autotrasportatori deducono integralmente tutti i costi sostenuti per contratti di leasing e detraggono integralmente l'IVA relativa. I lavoratori autonomi possono detrarre il 50% dei costi riguardanti l'acquisto in leasing della autovettura. A differenza di altri prodotti finanziari, il leasing automobilistico consente di :

  • finanziare completamente il costo di acquisto dell'automezzo;
  • finanziare anche i costi di gestione (assicurazione, manutenzione, ecc.);
  • usufruire di tassi di interesse praticati alla migliore clientela bancaria (es. prime-rate).

Impianti industriali, macchinari (da cantiere, tipografici, elettromedicali), computers e macchine da ufficio, ma anche arredi (per officine industriali, uffici, negozi, alberghi) ed altro ancora possono essere acquistati, in leasing, anziché con mezzi propri.
La circostanza che il fornitore risieda all'estero, oppure che il macchinario o l'impianto sia costruito su commessa, non costituisce un problema.

Negozi, uffici, capannoni industriali, ma anche ristoranti ed alberghi, possono essere convenientemente acquistati in leasing.
Con gli attuali tassi di interesse di mercato, non è infrequente che il canone leasing si discosti di poco dal normale canone di affitto pagato al proprietario delle mura. A ciò va aggiunto che, tra le diverse tipologie di leasing, quello immobiliare è senz'altro il più conveniente dal punto di vista fiscale. La sua durata, legalmente prevista in 8 o più anni, è infatti molto inferiore al normale periodo di ammortamento, superiore ai 30 anni!
Il leasing immobiliare è applicabile, sia ad immobili già costruiti, sia a quelli in fase di costruzione, sia quelli da realizzare completamente (in quest'ultimo caso si parla di leasing in costruendo).
Nemmeno la circostanza che l'immobile provenga da una procedura concorsuale costituisce un problema: la società di leasing, infatti, può partecipare all'asta giudiziaria, per procura.

Il leasing nautico ha per oggetto, sia imbarcazioni utilizzate da imprese in modo strumentale alla produzione del reddito, sia imbarcazioni utilizzate da altri soggetti (persone fisiche; professionisti; imprese, ma senza il requisito della strumentalitecc.). Nel primo caso, si avrà la piena deducibilità dei à, canoni di leasing, viceversa, negli altri casi, la totale indeducibilità dei canoni sarà parzialmente mitigata dalla possibilittassi più vantaggiosi rispetto ad altre ipotesi finanziarie à di finanziamento dell’operazione a (all’acquisto, ecc.).scoperto di c/c bancario, finanziamento finalizzato

L’aliquota IVA da applicarsi ai canoni di leasing è quella ordinaria pari al 20%, tuttavia essa non si applica al loro intero importo, ma soltanto ad una quota di esso, secondo quanto indicato nella tabella riportata di seguito.


TIPOLOGIA DELL’UNITÀ DA DIPORTO (*) Quota assoggettabile ad IVA (%)

  • unità motore o a vela di lunghezza superiore a 24 metri;

  • unità a vela di lunghezza tra i 20,01 – 24,00 metri ed unità a motore di lunghezza tra 16,01 – 24 metri;

  • unità a vela di lunghezza tra i 10,01 – 20 metri ed unità a motore di lunghezza tra i 12,01 – 16 metri;

  • unità a vela di lunghezza fino a 10 metri ed unità a motore di lunghezza tra i 7,51 – 12 metri;

  • unità a motore di lunghezza fino a 7,50 metri;

  • unità appartenenti alla categoria D (abilitate alla navigazione solo in acque protette).


40

50

65

75

90

100


Ne discende che, in pratica, per le imbarcazioni di maggior lunghezza (> 24 mt) l’aliquota effettiva è pari all’8% (40 per cento di 20 per cento).

Tale facilitazione è stata concepita dal legislatore italiano per fronteggiare analoghe riduzioni di imposta concesse dalla legislazione francese.

Per maggiori informazioni sul trattamento fiscale delle imbarcazioni utilizzate medianti contratti di leasing (socabail) concessi da banche francesi, su imbarcazioni immatricolate in Francia, si può contattare:
CREDIT GENERAL INDUSTRIEL (Sig. CAPOLONGO Franco)
Via Linare, 5, 16035 Rapallo (GE), Tel. 0185-26.03.74.

E' ormai possibile usufruire di tutte le agevolazioni disponibili (Legge Sabatini, Artigiancassa, L.488/92, ecc.) anche attraverso il leasing.
Finanziando l'operazione in leasing anziché nelle forme tradizionali, si conseguono anche ulteriori vantaggi.
In primo luogo, infatti, è possibile dare immediato corso all'investimento, senza dover arrendere la concessione del contributo, da parte dell'ente pubblico, all'uopo preposto.
Quando, infatti il contributo sarà erogato, quest'ultimo sarà immediatamente girato al beneficiario. La società di leasing, inoltre, si incarica di seguire anche tutti gli adempimenti burocratici necessari alla concessione del contributo.
La concessione del contributo, inoltre, avrà un iter più snello, in quanto il finanziamento dell'iniziativa da parte della società di leasing, costituisce una sorta di garanzia molto apprezzata dagli enti pubblici eroganti.

Si distinguono numerose tipologie di leasing in funzione della diversa fonte normativa che le ha introdotte.
Per facilità di consultazione, l'illustrazione di tali agevolazioni che segue è stata concepita in funzione della tipologia di attività esercitata dal soggetto beneficiario (industria, artigianato, commercio, servizi).
Tale illustrazione è stata tratta dalla "Guida LOCAT al leasing agevolato" della
LOCAT S.p.A.